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Per Aspera Ad Veritatem n.2
Senato della Repubblica - XII LEGISLATURA

Disegno di Legge n. 197 recante "Norme in materia di informazioni e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate", di iniziativa dei Senatori Salvato, Tripodi, Dionisi, Fagni.





(*) Il disegno di legge si propone una radicale trasformazione delle strutture preposte all'informazione e alla sicurezza dello Stato, delle norme riguardanti il segreto di Stato nonché di quelle concernenti la classificazione dei documenti.
Tale prospettiva richiede, ad avviso dei promotori, un necessario azzeramento degli Organismi istituiti dalla legge 801 del 1977, nonché l'abolizione dei SIOS delle Forze armate e delle Forze di polizia, per costituire ex novo un'unica struttura denominata Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS), organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tale organismo sarebbero attribuiti: l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza.
Il provvedimento in questione si compone di due titoli; il primo riguarda più strettamente le norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato; il secondo, invece, si sofferma più strettamente sulle norme relative al segreto di Stato e sulla disciplina delle informazioni classificate.


Comunicato alla presidenza il 28 aprile 1994.
Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate



Onorevoli Senatori - Vicende recenti e recentissime, sulle quali sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria, rendono necessaria e urgente una riconsiderazione complessiva degli organismi preposti all'informazione e alla sicurezza dello Stato. Gli episodi di corruzione e di compromissione con organizzazioni criminali hanno rafforzato nell'opinione pubblica il convincimento, già peraltro consolidatosi negli scorsi anni, che le attività dei servizi segreti avessero come obiettivo non la salvaguardia delle istituzioni democratiche né la tutela della sovranità nazionale, ma piuttosto la difesa - anche coi mezzi e coi sistemi più spregiudicati - di interessi politici di parte (interni ed esterni al Paese) non propriamente coincidenti con quelli dell'intera collettività nazionale, ai quali soltanto deve guardare, per istituto, ogni amministrazione o settore o ufficio di uno Stato democratico. A tal punto questa autentica degenerazione ha creato allarme e sconcerto tra i cittadini da indurre molti a ritenere che l'unica soluzione credibile sia l'abolizione definitiva di tutti gli organismi preposti all'informazione e alla sicurezza dello Stato. Una soluzione certamente seducente, ma che non tiene conto di un contesto internazionale che pur profondamente mutato dopo gli avvenimenti del biennio 1989-90, non è comunque tale da far escludere, in via generale e di principio, disegni tendenti a mettere a rischio la sovranità e l'integrità dello Stato democratico, del suo territorio e delle sue istituzioni.
Vanno dunque previsti strumenti di intelligence che siano in grado di prevenire o individuare eventuali disegni di tale natura. Deve tuttavia trattarsi di strumenti complessivamente nuovi, interamente ed esclusivamente destinati ai fini suddetti, del tutto estranei e neutrali nei confronti delle vicende politiche interne del Paese.
Ne consegue la necessità di azzerare gli organismi istituiti con la legge 24 ottobre 1977, n. 801, di abolire i SIOS delle forze armate e delle forze di polizia, di costituire ex novo un'unica struttura alle dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, tramite il Presidente del Consiglio di ministri, risponde delle sue attività ad un apposito Comitato parlamentare. Il necessario coordinamento tra Presidenza del Consiglio e Ministri interessati è garantito da un comitato interministeriale.
È del tutto evidente che ponendo mano ad una radicale trasformazione delle strutture preposte all'informazione e alla sicurezza dello Stato, occorre affrontare contestualmente una revisione delle norme riguardanti il segreto di Stato, le informazioni e i documenti classificati.
Alle nuove norme in materia è dedicato l'intero titolo II del presente disegno di legge. Tali norme si basano sul principio per cui al segreto si può fare ricorso esclusivamente nei casi in cui la diffusione di documenti o notizie possa arrecare danno grave all'integrità dello Stato e delle sue istituzioni. Viene abolito l'istituto dei "nulla osta di sicurezza", la cui gestione, di per sé discrezionale, ha dato luogo in passato, ad autentiche discriminazioni. La possibilità di accesso ad atti riservati o segreti viene dunque ad essere legata esclusivamente alla funzione svolta da chi a quegli atti deve accedere per esigenze d'ufficio.
Per la gestione dell'intera materia è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'apposito Ufficio centrale di sicurezza. Quale strumento di garanzia è prevista l'istituzione di una Commissione centrale per la libertà di accesso agli atti.
Con l'articolo 1 del titolo I si propone la soppressione degli organismi per l'informazione e la sicurezza, istituiti con la legge n. 801 del 1977, nonché di quelli delle forze armate e delle forze di polizia.
Il personale viene trasferito ad altre amministrazioni dello Stato o può, con compiti diversi, essere impiegato nell'ambito delle stesse amministrazioni di appartenenza.
Sono attribuite al Presidente del Consiglio: l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza oltre al compito di impartire le direttive ed emanare ogni disposizione che attiene l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 2.
Con l'articolo 3 si istituisce l'ufficio Centrale di sicurezza (UCSI) alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio che, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9, emana per decreto il regolamento dell'UCSI e ne definisce l'organico e le modalità di assunzione e di composizione.
Presso la Presidenza del Consiglio è istituito il comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) con funzioni di consulenza e di proposta sugli indirizzi generali e sugli obiettivi da perseguire, per il Presidente del Consiglio (articolo 4).
È istituita l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS) organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, sotto la vigilanza e la direzione del Presidente del Consiglio (articolo 5) con i seguenti compiti:
a) ricerca, analisi e conservazione delle informazioni atte a tutelare la sovranità nazionale e trasmissione delle stesse alle autorità competenti;
b) protezione delle comunicazioni elettroniche di interesse nazionale, decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne, con esclusione di ogni attività di intercettazione delle comunicazioni relative al territorio nazionale.
La ripartizione dei fondi, tra spese ordinarie e spese riservate, è fatta all'inizio dell'esercizio finanziario dal presidente del Consiglio. Tale ripartizione può essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, con la stessa procedura. Le spese ordinarie sono soggette al controllo della Corte dei conti mentre quelle riservate sono disposte dal direttore dell'Agenzia che fornisce un rendiconto mensile al Presidente del Consiglio.
Con l'articolo 6 si stabiliscono le disposizioni relative alle assunzioni, valutazioni, incompatibilità, preclusioni e divieti del personale operante presso l'AISS.
Gli articoli 7 e 8 definiscono il rapporto dell'AISS con l'autorità giudiziaria e con le pubbliche amministrazioni.
Con l'articolo 9 si stabilisce il controllo parlamentare sulla politica informativa e di sicurezza, sui controlli e sui risultati ottenuti. Il Governo riferisce in materia al parlamento con periodicità almeno semestrale.
Si costituisce un Comunicato parlamentare che ha gli stessi poteri previsti per le Commissioni bicamerali d'indagine, con il compito di esercitare il controllo sull'applicazione delle norme stabilite della presente legge.
È istituito presso l'UCSI l'archivio centrale degli organi di informazione e di sicurezza per la conservazione degli atti relativi all'attività dell'AISS (articolo 10).
Tutta la documentazione, protocollata, è depositata in copia presso gli uffici del Comitato parlamentare.
Con il titolo II si definiscono le norme relative al segreto di Stato e alla disciplina delle informazioni classificate.
L'articolo 11 stabilisce che gli atti, i documenti e le attività degli organi e delle amministrazioni centrali dello Stato sono pubblici, salvo i casi in cui è richiesto il vincolo del segreto, come definito negli articoli 12 e 13.
È coperto dal segreto di Stato qualsiasi materiale o attività la cui diffusione possa arrecare danno grave all'integrità dello Stato democratico e delle sue istituzioni (articolo 12); non possono essere oggetto di segreto di Stato informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordine costituzionale e di tutti i procedimenti penali che si riferiscono agli articoli del codice penale elencati nell'articolo 13.
I trattati internazionali non possono essere sottoposti al vincolo del segreto di Stato, salvo alcune deroghe, opportunamente motivate dal Presidente del Consiglio (articolo 14).
Si escludono effetti retroattivi nell'apposizione del segreto (articolo 15).
Rientrano nella definizione di segreto di Stato i documenti classificati con "segreto" e "segretissimo" (articolo 16).
I documenti, per i quali può essere prevista la classifica di "riservato", non possono essere negati ai giudici di merito o al Parlamento, qualora ne richiedano visione (articolo 17).
Nessun documento a contenuto puramente normativo può essere classificato (articolo 18).
Il segreto di stato può essere apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri facenti parte del Consiglio supremo di difesa per le materie di loro competenza (articolo 19).
Con l'articolo 20 si sostituisce la definizione di "segreto di Stato" così come data dal codice di procedura penale.
L'articolo 21 stabilisce le modalità di applicazione del controllo del Comitato parlamentare sulle norme stabilite della presente legge.
Le classifiche che definiscono il segreto di Stato sono portate al livello inferiore ogni cinque anni e decadono dopo quindici anni, salvo decisione motivata del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 22).
Tutti i nominativi coperti dal segreto di Stato devono essere conservati in ordine cronologico, in uno speciale archivio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 23).
È abolito il nulla osta di sicurezza (articolo 24).
Ogni Amministrazione centrale e periferica dello Stato istituisce un ufficio per la libertà di accesso ai documenti amministrativi che potranno essere ottenuti da chiunque ne faccia richiesta, fatti salvi i casi di cui al comma 3 dell'articolo 25. Entro novanta giorni l'amministrazione deve rilasciare copia del documento al richiedente o motivarne il rifiuto (articolo 26).
In caso di rifiuto, il richiedente può presentare ricorso entro trenta giorni (articolo 27).
L'articolo 28 stabilisce la composizione della commissione centrale per la libertà di accesso.
Il titolo III definisce le norme finanziarie e le disposizioni regolamentari e finali della presente legge.



DISEGNO DI LEGGE

Titolo I
NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E SICUREZZA DELLO STATO

Art. 1
(Soppressione degli organismi per l'informazione e la sicurezza)
1. Gli organismi istituiti a norma della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono soppressi. Sono altresì soppressi i servizi informativi, investigativi e di sicurezza delle forze armate e delle forze di polizia.
2. Il personale appartenente agli organismi di cui al comma 1 viene trasferito, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato.
3. Il personale appartenente ai Servizi informazioni operative speciali (SIOS) delle forze di polizia viene assegnato, con appositi decreti dei ministri competenti, ad altri compiti nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza oppure trasferito, su domanda degli interessati, nelle forze e nei limiti indicati dai successivi articoli 3 e 6, all'Ufficio centrale di cui all'articolo 3 o all'Agenzia di cui all'articolo 5.

Art. 2
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e di coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento delle attività inerenti ai fini di cui al comma 1.

Art. 3
(Istituzione dell'Ufficio centrale di sicurezza)
1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal titolo II è istituito, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale di sicurezza (UCSI).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9, emana con suo decreto il regolamento dell'UCSI, definendone l'organico.
3. Alla direzione dell'UCSI è preposto un dipendente dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale od equiparato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS di cui all'articolo 4. Il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo quattro anni e non è rinnovabile.
4. Il personale dell'UCSI è costituito da dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato. Il personale proveniente dalle singole amministrazioni non potrà eccedere il 10 per cento dell'organico dell'ufficio. Un'apposita commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, analizza e valuta i candidati in base a disposizioni e criteri che saranno resi pubblici dal Governo.

Art. 4
(Comitato interministeriale)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, con funzioni di consulenza e di proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.
2. Il Comitato in sessione ordinaria è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri dell'interno e della difesa. Salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri disponga diversamente in relazione a singoli affari, vi intervengono a titolo consultivo il direttore dell'UCSI e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 5.
3. Al Comitato in sessione plenaria partecipano altresì il Ministro degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro delle finanze. Il Comitato si riunisce in sessione plenaria nei casi indicati dalla presente legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri lo ritenga opportuno.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato altri ministri, autorità civili e militari ed esperti.

Art. 5
(Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato)
1. È istituita l'Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato (AISS), organismo di diritto pubblico con personalità giuridica, sotto la vigilanza e l'alta direzione del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'AISS cura la ricerca, l'analisi e la conservazione delle informazioni atte a tutelare la sovranità nazionale nonché la loro trasmissione alle autorità competenti per la difesa dello Stato democratico, del suo territorio e delle sue istituzioni da ogni interferenza straniera.
3. L'AISS ha compiti di difesa elettronica, consistenti nella protezione delle comunicazioni di interesse nazionale e nella decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne. È esclusa ogni attività di intercettazione delle comunicazioni interne al territorio nazionale.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9, emana con suo decreto il regolamento dell'AISS definendone l'organico.
5. Il direttore dell'AISS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale in sessione plenaria, ed è scelto fra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale od equiparata, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori ordinari di Università.
6. Il mandato del direttore è revocabile, cessa in ogni caso dopo quattro anni e non è rinnovabile. Il direttore è collocato di diritto fuori ruolo o nella corrispondente posizione prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. Il suo stato giuridico e il suo trattamento economico sono determinati con il regolamento.
7. Il direttore esercita il suo mandato secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e risponde a quest'ultimo dell'attività dell'AISS e dei suoi risultati.
8. Il regolamento di cui al comma 4 determina il numero e le attribuzioni dei reparti dell'AISS. Ogni reparto è retto da un funzionario che dipende dal direttore dell'AISS. Il regolamento determina altresì le modalità dei controlli contabili e delle verifiche dei costi e dei rendimenti.
9. La ripartizione dei fondi complessivamente disponibili fra spese ordinarie e spese riservate è fatta all'inizio dell'esercizio dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 9. Con la stessa procedura tale ripartizione può essere modificata nel corso dell'esercizio.
10. Le spese ordinarie sono soggette al controllo della Corte dei Conti. Le spese riservate sono disposte dal direttore dell'AISS che ne fornisce rendiconto mensile al Presidente del Consiglio dei ministri. La relativa documentazione viene conservata a norma dell'articolo 10.

Art. 6
(Disposizioni sul personale dell'AISS)
1. Il personale dell'AISS in rapporto d'impiego è costituito da:
a) dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, collocato fuori ruolo a tempo indeterminato;
b) dipendenti assunti direttamente, con i requisiti e secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Un'apposita commissione nominata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri analizza e valuta i candidati in base a disposizioni e criteri che saranno resi pubblici dal Governo.
3. Il personale proveniente dalle amministrazioni dello Stato non potrà eccedere, per ogni amministrazione interessata, la misura del 10 per cento dell'organico dell'AISS.
4. L'ordinamento del personale ed il suo trattamento giuridico ed economico sono di tipo civile e vengono determinati dal regolamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi:
a) il conferimento ai dipendenti di qualifiche, mansioni ed incarichi è regolato esclusivamente dall'ordinamento interno dell'AISS ed è determinato in funzione delle esigenze di servizio;
b) sono determinate le condizioni e le modalità per il trasferimento del personale già dipendente dall'AISS nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato.
5. Non è prevista in alcun caso la restituzione del personale collocato fuori ruolo alle amministrazioni di provenienza.
6. L'AISS può avvalersi saltuariamente di collaboratori esterni per compiti d'istituto e in base a quanto previsto in merito dal regolamento.
7. È incompatibile con ogni forma di dipendenza o di collaborazione la qualità di membro del Parlamento, di componente degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, di magistrato, di ministro di culto, di giornalista professionista.
8. È precluso all'AISS avvalersi in rapporto di dipendenza, anche saltuario, di persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione e dell'ordinamento democratico.
9. Il personale dell'AISS agisce esclusivamente nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.
10. Al personale dell'AISS è fatto divieto di:
a) svolgere attività clandestina;
b) svolgere attività armate;
c) svolgere attività a favore o contro partiti o movimenti politici.
11. Al momento dell'entrata in servizio i dipendenti dell'AISS firmano una dichiarazione impegnativa con la quale garantiscono di non aver prestato altri giuramenti di fedeltà al di fuori di quello verso lo Stato e di non far parte di organizzazioni segrete o coperte.
12. Il personale che violi gli obblighi di cui ai commi 9, 10 e 11 è collocato a riposo o dimesso, con provvedimento del direttore dell'AISS.
13. Al personale dell'AISS viene corrisposta l'indennità operativa prevista per le forze armate, aumentata, per coloro che siano impegnati in operazioni speciali, nella misura prevista per le indennità assegnate ai corpi speciali delle forze armate.
14. Non sono ammesse indennità né sono previsti compensi di alcun tipo al di fuori di quanto disposto dal comma 13.
15. I dipendenti dell'AISS non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa per tutta la durata del collocamento fuori ruolo per il personale che la rivesta in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 7
(Rapporti con l'autorità giudiziaria)
1. Tutto il personale dell'AISS ha l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
2. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire la cooperazione eventualmente richiesta dal direttore dell'AISS.

Art. 8
(Rapporti con le pubbliche amministrazioni)
1. Per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri interessati, l'AISS può avvalersi di mezzi ed infrastrutture di qualsiasi amministrazione pubblica.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a corrispondere alle richieste di informazioni loro inoltrate dal direttore dell'UCSI o dal direttore dell'AISS.

Art. 9
(Controllo parlamentare)
1. Il Governo riferisce tempestivamente al Parlamento e con periodicità almeno semestrale con una relazione sulla politica informativa e della sicurezza, sui controlli e sui risultati ottenuti.
2. Un Comitato parlamentare, costituito da sette deputati e sette senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione della presente legge. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato sull'attività dell'AISS; dà notizia della emanazione di regolamenti e di direttive generali, comunicandone il testo; riferisce sull'assegnazione dei fondi e sui risultati della rendicontazione. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti e formulare proposte e rilievi.
3. Il Comitato parlamentare ha gli stessi poteri previsti per le Commissioni bicamerali d'indagine.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere al Comitato parlamentare la tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma 2. In tal caso gli atti del Comitato sono coperti dal segreto. Il segreto non è comunque previsto per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
5. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni di cui al comma 4.

Art. 10
(Conservazione degli atti)
1. È istituito presso l'UCSI l'archivio centrale degli organismi di informazione e di sicurezza, cui è preposto un dirigente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS. Nell'archivio centrale sono conservati tutti gli atti relativi all'attività dell'AISS, compresi quelli che si riferiscono a spese riservate.
2. Il regolamento dell'UCSI disciplina le modalità di conservazione, anche con mezzi informatici, ed i criteri per l'accesso e la visione dei singoli atti, tenuto conto di quanto previsto dal successivo titolo II.
3. Tutta la documentazione deve essere protocollata; copia del protocollo è depositata presso gli uffici del Comitato parlamentare.



Titolo II
NORME RELATIVE AL SEGRETO DI STATO E DISCIPLINA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

Art. 11
(Pubblicità degli atti)
1. Gli atti, i documenti, le attività degli organi e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle regioni e degli enti locali sono pubblici, salvo che non vi sia esplicitamente ed individualmente apposto il vincolo del segreto o della riservatezza secondo le norme contenute nella presente legge.

Art. 12
(Presupposti del segreto di Stato)
1. È coperto dal segreto di Stato qualsiasi atto, documento, notizia, materiale o attività la cui diffusione possa arrecare danno grave alla integrità dello Stato democratico, alle istituzioni della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, all'indipendenza e alla difesa dello Stato.

Art. 13
(Casi di inammissibilità del segreto di Stato)
1. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato informazioni concernenti fatti eversivi dell'ordine costituzionale, né il segreto può essere opposto nel corso di procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289, 289-bis, 305, 306, 416-bis, 422, ed in genere per tutti i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
Art. 14
(Disciplina del segreto di Stato
per i trattati internazionali)
1. Non possono essere sottoposti al vincolo del segreto di Stato trattati o accordi internazionali, anche se esecutivi di accordi precedentemente stipulati.
2. Singole clausole di trattati, purché non compresi tra quelli previsti dall'articolo 80 della costituzione, possono essere dichiarate segrete. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri ne comunica al Comitato parlamentare di controllo le motivazioni.

Art. 15
(Esclusione di effetti retroattivi nell'apposizione del segreto)
1. Non può essere eccepito il segreto su atti, documenti, attività o materiali in genere se esso non sia stato apposto in data precedente all'eccezione, e nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 16
(Documenti con classifica "segreto" e "segretissimo")
1. Rientrano nella definizione di segreto di Stato le classifiche, formulate ai soli fini del trattamento dei documenti e dell'estensione della loro circolazione autorizzata, di "segretissimo", riferita a documenti o altro la cui divulgazione possa provocare un danno estremamente grave agli interessi definiti all'articolo 12 della presente legge, e "segreto", riferita a documenti o altro la cui divulgazione possa provocare un danno grave ai medesimi interessi.

Art. 17
(Documenti con classifica "riservato")
1. Ai soli fini della limitazione della circolazione e della conoscenza, l'amministrazione centrale e periferica dello Stato può inoltre utilizzare la classifica di "riservato" su quegli atti, documenti o altri materiali la cui più vasta diffusione potrebbe tradursi in un danno significativo agli interessi definiti all'articolo 12.
2. In nessun caso può essere negata al giudice di merito la conoscenza di materiali aventi la classifica di cui al comma 1, né potrà essere rifiutata la testimonianza da parte di persone che ne abbiano conoscenza.
3. Ugualmente non potranno essere rifiutate al Parlamento informazioni, notizie, materiali classificati in base al comma 1.
4. Su richiesta dell'autorità che esibisce o fornisce i documenti classificati "riservato", gli stessi dovranno essere esaminati in dibattimento a porte chiuse o, in sede di Commissione parlamentare, con il vincolo della riservatezza per tutti i presenti.

Art. 18
(Documenti non classificati)
1. Nessun documento a contenuto puramente normativo può essere classificato, né possono esserlo quelle informazioni che per loro natura siano a chiunque accessibili oppure siano legittimamente a conoscenza di autorità straniere, al di fuori dei casi previsti da accordi di mutua difesa, di assistenza giudiziaria e di polizia.

Art. 19
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)
1. Il segreto di Stato può essere apposto dal Presidente del Consiglio e dai ministri facenti parte del Consiglio supremo di difesa per le materie di loro competenza.
2. Il Presidente del Consiglio può delegare altri soggetti all'apposizione del segreto di Stato su materie precisamente definite.
3. La delega di cui al comma 2 ha una durata massima di due anni, rinnovabili, è individuale e intrasferibile, anche parzialmente, è revocabile in qualsiasi momento e termina in ogni caso con la cessazione del delegato dalla funzione o dalla carica che l'aveva giustificata.

Art. 20
(Modifica dell'articolo 202
del codice di procedura penale)
1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 202. - («Segreto di Stato»). - 1. Chiunque, per ragione del suo ufficio, sia chiamato a deporre su quanto coperto da segreto di Stato deve eccepirne l'esistenza ed astenersi dal deporre.
2. Il giudice interpella il Presidente del consiglio che, ove ritenga di confermarlo, deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In tal caso il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette gli atti o i documenti coperti dal segreto che sono esaminati in camera di consiglio.
4. Ove il giudice ritenga fondata la dichiarazione di segretezza e la prova sia essenziale per la definizione del processo, dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato. In caso contrario trasmette gli atti al Comitato parlamentare di controllo.
5. Se il Presidente del Consiglio non conferma il segreto o se il Comitato parlamentare di controllo ne dichiara la insussistenza, il giudice ordina che il testimone deponga.
6. Nel caso si proceda ai sensi del comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere che la deposizione avvenga a porte chiuse».

Art. 21
(Controllo parlamentare)
1. Il Presidente del Consiglio trasmette al Comitato parlamentare l'elenco dei soggetti delegati di cui all'articolo 19 della presente legge; sottopone al preventivo parere gli atti normativi connessi con l'apposizione e la salvaguardia del segreto; comunica al Comitato le richieste di conferma della sussistenza del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale e il loro esito; presenta annualmente una relazione sulla tutela del segreto.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri deve trasmettere entro trenta giorni dalla richiesta qualsiasi documento, atto o informazione che il Comitato ritenga di dover esaminare.
3. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta, entro sessanta giorni dalla richiesta ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, sulla legittima opposizione del segreto di Stato.

Art. 22
(Validità delle classifiche)
1. Le classifiche attribuite ai sensi della presente legge sono di diritto portate al livello inferiore ogni cinque anni.
2. Con decisione motivata da comunicare al Comitato parlamentare di controllo, il Presidente del Consiglio dei ministri può deliberare di prolungare la durata del segreto di Stato su singoli atti, documenti, materiali o attività.
3. Tutte le classifiche decadono di diritto quindici anni dopo la data di apposizione della classifica originaria.

Art. 23
(Registrazione dei documenti)
1. Gli atti, i documenti e, in genere, tutti i materiali coperti dal segreto di Stato, devono essere annotati su registri cronologici conservati dall'autorità originante e, in copia, in uno speciale archivio istituito presso l'UCSI.

Art. 24
(Abolizione del nulla osta di sicurezza)
1. L'istituto del nulla osta di sicurezza è abolito.

Art. 25
(Diritto di accesso agli atti)
1. Chiunque può chiedere di ottenere in copia qualsiasi atto della pubblica amministrazione.
2. A tal fine ogni amministrazione centrale e periferica dello Stato e ogni altro ente pubblico territoriale e non territoriale istituisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un ufficio per la libertà di accesso ai documenti amministrativi.
3. Non possono in nessun caso essere noti, se non ai diretti interessati e ai soggetti pubblici che ne abbiano un legittimo interesse, gli atti che contengono informazioni di carattere personale.
4. Il cittadino ha sempre diritto di rettifica relativamente agli atti che lo riguardano.

Art. 26
(Compiti delle amministrazioni)
1. Entro novanta giorni dalla domanda, l'amministrazione di origine del documento richiesto ai sensi dell'articolo 24 deve fornirne copia al richiedente oppure motivarne il rifiuto.
2. Nello stesso termine l'amministrazione deve risponderne nel caso in cui il documento non sia esattamente individuabile oppure quando la stessa non sia originaria del documento.
3. In ogni caso di rifiuto o di rinvio l'ufficio per la libertà di accesso ai documenti indica l'autorità alla quale il richiedente può opporre ricorso.

Art. 27
(Ricorso in caso di diniego)
1. Nel caso di rifiuto all'accesso di documenti, il richiedente può proporre ricorso entro trenta giorni all'autorità indicata nella comunicazione di diniego.
2. Se, entro sessanta giorni, l'autorità appellata conferma il diniego, nel termine di trenta giorni il richiedente può ricorrere alla Commissione centrale per la libertà di accesso che delibera entro novanta giorni.
3. Le decisioni della Commissione sono definitive.

Art. 28
(Commissione centrale per la libertà di accesso agli atti)
1. La Commissione centrale per la libertà di accesso, presieduta da un magistrato nominato dal Presidente della Corte di cassazione, comprende quattro membri, dei quali due nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento e due dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nel caso di documenti coperti dal segreto di Stato in violazione della presente legge, la Commissione dispone il riesame da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e ne informa contestualmente il Comitato parlamentare di controllo.



Titolo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, REGOLAMENTARI E FINALI

Art. 29
(Norme finanziarie)
1. Le spese relative all'UCSI e all'AISS sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nella rubrica denominata "Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza".

Art. 30
(Disposizioni regolamentari)
1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il CIIS in sessione plenaria e il Comitato parlamentare. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità anche in deroga alle norme ordinarie.
2. Nelle materie disciplinate dalle suddette disposizioni regolamentari non si applicano le norme di legge in materia di amministrazione e contabilità dello Stato, di rapporto d'impiego e di procedimento amministrativo, salvi in ogni caso i princìpi costituzionali e i princìpi generali del diritto.

Art. 31
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e 19 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.


(*) Sintesi redazionale

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